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Rodenticidi

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RODENTICIDI

Nuova classificazione di tutti i prodotti a base di sostanze attive anticoagulanti

In data 20/07/2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/1179 (IX ATP del CLP), nel quale è presente una lista di sostanze per le quali è stata introdotta o modificata la classificazione armonizzata. Tra le sostanze presenti vi sono tutte le sostanze attive anticoagulanti rientranti nella formulazione dei rodenticidi attualmente presenti nel mercato.

Per effetto della nuova classificazione, a partire dal 1° marzo 2018, tutti i rodenticidi contenenti una concentrazione di sostanza attiva anticoagulante pari o superiore a 30 ppm (equivalente alla concentrazione ≥ a 0,003% di sostanza attiva) saranno classificati come tossici per la riproduzione (H360D – PUÒ NUOCERE AL FETO), il che comporterà in etichetta la presenza del seguente pittogramma:

 

GHS08

PERICOLO

In base alla sostanza attiva anticoagulante presente nel prodotto rodenticida, la formulazione potrebbe risultare classificata anche con altre indicazioni di pericolo, quali ad esempio:

• H373 – può provocare danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta

oppure

• H372 – provoca danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

I prodotti classificati H360D potranno essere destinati alla sola categoria di utilizzatori “professionali” (disinfestatori), che saranno quindi autorizzati come prima ad utilizzarli nei loro servizi.

La restrizione sarà invece assoluta per la categoria di utilizzatori “non professionali”, per i quali non potranno più essere immessi sul mercato rodenticidi contenenti una concentrazione di sostanza attiva anticoagulante pari o superiore a 30 ppm (equivalente alla concentrazione ≥ a 0,003% di sostanza attiva).

Questa categoria di utilizzatori potrà quindi acquistare ed utilizzare solo topicidi con concentrazione inferiore ai 30 ppm.

Tale restrizione viene ripresa anche dal Regolamento UE 2017/1510 Modifiche All. XVII REACH, in cui si riporta che: “I punti 28, 29 e 30 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vietano l’immissione sul mercato o l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 A o 1B, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 di detto allegato.”

Articolo tratto da colkim.it

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